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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti riguardo agli obblighi di comunicazione alla Banca Dati FGas, chiarendo definitivamente l’ambito di applicazione delle norme previste dal DPR 146/2018 e dal Regolamento (UE) 517/2014. L’intervento si è reso necessario per contrastare interpretazioni non corrette diffuse negli ultimi mesi, soprattutto in relazione alla soglia delle 5 tonnellate di CO₂ equivalente (tCO₂e).

Quali interventi devono essere comunicati alla Banca Dati FGas

In base all’articolo 16, comma 4, del DPR 146/2018, è previsto l’obbligo di comunicazione in Banca Dati per: imprese certificate ai sensi degli articoli 8 e 13; persone fisiche certificate ai sensi degli articoli 7 e 13 (nel caso di imprese non soggette a certificazione).

L’obbligo riguarda gli interventi effettuati sulle apparecchiature elencate all’art. 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) del Regolamento (UE) n. 517/2014. A seguito dell’installazione, devono essere comunicate telematicamente le seguenti informazioni:

1) Numero e data della fattura o scontrino di acquisto dell’apparecchiatura
2) Anagrafica dell’operatore
3) Data e luogo dell’installazione
4) Tipologia dell’apparecchiatura
5) Codice univoco di identificazione
6) Quantità e tipologia di gas fluorurati presenti o aggiunti
7) Dati dell’impianto di riciclo o rigenerazione del gas (se applicabile)
8) Dati identificativi del tecnico o dell’impresa certificata
9) Eventuali osservazioni

Non solo installazioni: gli obblighi si estendono a manutenzioni, riparazioni e smantellamenti

I commi 5 e 7 dello stesso articolo 16 estendono l’obbligo di comunicazione anche a: controllo delle perdite, manutenzione, riparazione, smantellamento di tutte le apparecchiature contenenti FGas già installate. E qui arriva il chiarimento più importante.

Nessuna soglia minima: l’obbligo di comunicazione vale sempre.

Il MASE ribadisce con forza che: L’obbligo di comunicazione alla Banca Dati FGas vale per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati, indipendentemente dalla quantità di gas presente.
Questo principio è valido fin dall’entrata in vigore del DPR 146/2018 ed è stato confermato anche a seguito dell’attivazione della Banca Dati FGas, gestita dalle Camere di Commercio con supporto tecnico di Ecocerved. Qualsiasi interpretazione contraria – come quella secondo cui l’obbligo scatterebbe solo sopra la soglia delle 5 tCO₂e – è da considerarsi non conforme alla normativa vigente.

La soglia delle 5 tCO₂e: quando si applica davvero

Il Ministero chiarisce che la soglia delle 5 tonnellate di CO₂ equivalente riguarda solo: la frequenza dei controlli periodici delle perdite, obbligatori solo sopra questa soglia. Di conseguenza, anche i controlli delle perdite devono essere comunicati in Banca Dati solo quando sono obbligatori, cioè quando il gas presente supera le 5 tCO₂e. Ma questo non riguarda l’obbligo generale di comunicazione degli interventi, che rimane sempre valido.

Conclusioni

Il chiarimento del Ministero dell’Ambiente riafferma un principio fondamentale: tutte le attività su apparecchiature contenenti FGas – installazione, manutenzione, controlli perdite obbligatori, riparazione e smantellamento – devono essere comunicate alla Banca Dati, indipendentemente dalla quantità di gas presente.

La soglia delle 5 tCO₂e ha valore esclusivamente per definire quando i controlli periodici delle perdite diventano obbligatori, e non limita in alcun modo l’obbligo di comunicazione.
Un messaggio chiaro, che mira a garantire trasparenza e corretto monitoraggio delle emissioni di gas fluorurati, contribuendo agli obiettivi ambientali nazionali ed europei.

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